Regolamento
Art. 46
Diritto a concorrere nella carriera di ordine nelle Amministrazioni civili.
In vigore dal 20 dic 1929
I sottufficiali che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nella Milizia nazionale forestale potranno aspirare al conferimento dei posti disponibili della carriera di ordine del ruolo centrale e dei ruoli provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Potranno pure concorrere, analogamente a quanto è disposto per i sottufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza, ad 1/6 dei posti nella carriera d'ordine che si rendessero disponibili in tutte le altre Amministrazioni dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-46