Regolamento

Art. 51

Decorrenza delle promozioni e rettifiche di anzianità.

In vigore dal 20 dic 1929
L'ufficiale dichiarato idoneo per l'avanzamento acquista diritto all'avanzamento stesso dal giorno successivo a quello in cui la vacanza si è verificata, e tale decorrenza deve essergli assegnata come anzianità nel nuovo grado. Nessuna rettifica, per mancata promozione o errata assegnazione di posto nel ruolo, può effettuarsi d'ufficio oltre il termine di mesi sei. L'ufficiale interessato può produrre reclamo, per i motivi di cui sopra, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione sul Bollettino della Milizia nazionale forestale del provvedimento dal quale si ritiene leso. Nei casi in cui manchi il provvedimento concreto e la relativa pubblicazione, il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la vacanza utile per la promozione del ricorrente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-51

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