Regolamento
Art. 45
Obbligo di servizio.
In vigore dal 20 dic 1929
Il sottufficiale, milite scelto e milite che cessi dal servizio per qualsiasi motivo, qualora non abbia compiuto nella Milizia nazionale forestale un periodo di servizio pari alla ferma ordinaria dei militari del Regio esercito, dovrà completare la ferma stessa in uno dei Corpi del Regio esercito e seguire in tutto le sorti della rispettiva classe di leva.
Il sottufficiale, milite scelto e milite, che interrompano la prima ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia nazionale forestale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-45