Regolamento
Art. 69
Avanzamento da capo manipolo a centurione.
In vigore dal 20 dic 1929
L'avanzamento da capo manipolo a centurione avviene per 2/3 ad anzianità senza esami di idoneità e per 1/3 a scelta per titoli ed esami.
Possono concorrere agli esami a scelta facoltativa, per tre volte, previo parere favorevole del comandante del Gruppo, i capi manipolo compresi nei primi 2/3 dei posti del grado, dichiarati ottimi o buoni con punti 3 da almeno due anni, che abbiano non meno di tre anni di anzianità di grado calcolati alla data stabilita per la presentazione agli esami.
Apposito decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilirà i programmi degli esami teorici e pratici e le altre modalità.
Il Consiglio d'amministrazione deciderà in modo inappellabile sulla idoneità o meno dei candidati all'ammissione agli esami a scelta facoltativa.
Gli ufficiali ammessi agli esami e risultati idonei sono iscritti, previo giudizio da parte delle autorità gerarchiche e del Consiglio di amministrazione, in apposito quadro di avanzamento a scelta e sono promossi, in ciascun anno, per ordine di anzianità, nella proporzione di cui all', non appena entrino nel primo sesto del rispettivo ruolo.
Tutti coloro che risultino in eccedenza sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1997#art-r-69