Allegato›Capo II›Sez. I
Art. 31
In vigore dal 15 dic 1974
L'intavolazione non può eseguirsi se non in forza di sentenza o di altro provvedimento dell'autorità giudiziaria, di atto pubblico o di scrittura privata, purchè in quest'ultimo caso le sottoscrizioni dei contraenti siano autenticate da notaio o accertate giudizialmente.
COMMA ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1974, N. 594.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-31