Allegato›Capo II›Sez. I
Art. 34
In vigore dal 15 dic 1974
I diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona possono essere cancellati in forza del certificato di morte dell'avente diritto oppure in forza della dichiarazione di morte presunta del medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-34