AllegatoCapo IISez. I

Art. 32

In vigore dal 15 dic 1974
Gli atti pubblici e le scritture private in forza dei quali si domanda un'intavolazione devono contenere, oltre ai requisiti degli , l'esatta indicazione tavolare dell'immobile o del diritto sul quale si chiede l'intavolazione. Gli atti posti in essere fuori del territorio della Repubblica devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare, salve le eccezioni stabilite dalla legge e dai trattati internazionali.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-32

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