Allegato›Capo II›Sez. I
Art. 27
In vigore dal 15 dic 1974
I documenti in base ai quali si chiede un'iscrizione devono essere esenti da vizi visibili che ne diminuiscano l'attendibilità.
Le persone devono essere identificate in modo tale da non poter essere scambiate con altre. Nel documento devono pure indicarsi il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui fu formato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-27