Allegato›Capo II›Sez. I
Art. 29
In vigore dal 3 mag 1929
Il grado delle iscrizioni è determinato dal numero d'ordine apposto dall'ufficio tavolare alla domanda. Le iscrizioni eseguite su domande presentate contemporaneamente hanno lo stesso grado.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-29