Allegato›Capo II›Sez. I
Art. 33
In vigore dal 9 dic 2000
In particolare le intavolazioni possono eseguirsi in forza:
a) di provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, di provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e di verbali di estrazione a sorte delle quote;
b) di certificati di eredità o di legato rilasciati dalla competente autorità;
c) di sentenze ed altri provvedimenti passati in giudicato che dispongano un'intavolazione o dichiarino l'esistenza di un diritto soggetto ad intavolazione;
d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione, ovvero di apposite dichiarazioni di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale a cura dell'ente pubblico;
e) delle sentenze e dei provvedimenti previsti dall'articolo 1032 del codice civile, delle sentenze pronunziate a norma dell'articolo 2932 dello stesso codice, quando hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale.
L'ipoteca legale dello Stato sopra i beni dei condannati per tutti gli effetti di cui agli articoli 2817, n. 4, del codice civile e 616 del codice di procedura penale può intavolarsi in forza della sentenza di condanna divenuta irrevocabile o del decreto di condanna divenuto esecutivo.
L'ipoteca giudiziale, di cui agli articoli da 2818 a 2820 del codice civile, può intavolarsi in forza delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti definitivi che la consentono.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-33