Allegato›Capo II›Sez. I
Art. 34 bis
In vigore dal 3 mag 1929
Le spese dell'intavolazione, se non vi è patto contrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però anteciparsi da chi domanda l'intavolazione. Se più sono gli acquirenti o interessati all'intavolazione, ciascuno di essi deve rimborsare a quello che l'ha domandata la parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.
Le spese dell'intavolazione e della rinnovazione delle ipoteche sono a carico del debitore se non vi è patto contrario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-34-bis