AllegatoCapo IISez. I

Art. 34 bis

In vigore dal 3 mag 1929
Le spese dell'intavolazione, se non vi è patto contrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però anteciparsi da chi domanda l'intavolazione. Se più sono gli acquirenti o interessati all'intavolazione, ciascuno di essi deve rimborsare a quello che l'ha domandata la parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato. Le spese dell'intavolazione e della rinnovazione delle ipoteche sono a carico del debitore se non vi è patto contrario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-34-bis

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo