Art. 31
AllegatoCapo IISez. I

Art. 31

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In vigore dal 15 dic 1974
L'intavolazione non può eseguirsi se non in forza di sentenza o di altro provvedimento dell'autorità giudiziaria, di atto pubblico o di scrittura privata, purchè in quest'ultimo caso le sottoscrizioni dei contraenti siano autenticate da notaio o accertate giudizialmente. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1974, N. 594.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-31