Allegato›Sez. VIII
Art. 126
In vigore dal 18 lug 1998
I decreti tavolari non sono revocabili nè modificabili, salvo il caso previsto dall'.
Contro di essi è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
- Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-126