Allegato › Sez. V
Art. 122 In vigore dal 15 dic 1974 Copia link Testo vigente Testo annotatoLe notificazioni dei decreti tavolari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o dall'ufficio tavolare, in ogni caso anche a mezzo del servizio postale.
Storico versioni· 1 modificazione PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-122
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