AllegatoSez. V

Art. 122

In vigore dal 15 dic 1974
Le notificazioni dei decreti tavolari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o dall'ufficio tavolare, in ogni caso anche a mezzo del servizio postale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-122

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