Allegato›Sez. V
Art. 122
138 / 157In vigore dal 15 dic 1974
Le notificazioni dei decreti tavolari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o dall'ufficio tavolare, in ogni caso anche a mezzo del servizio postale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-122