Allegato›Sez. V
Art. 124
In vigore dal 15 dic 1974
Le notificazioni di cui agli articoli precedenti devono eseguirsi a sensi degli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile.
I documenti originali devono essere restituiti a chi li ha prodotti, a meno che non sia fatta una diversa richiesta nella domanda tavolare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-124