AllegatoSez. V

Art. 124

In vigore dal 15 dic 1974
Le notificazioni di cui agli articoli precedenti devono eseguirsi a sensi degli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile. I documenti originali devono essere restituiti a chi li ha prodotti, a meno che non sia fatta una diversa richiesta nella domanda tavolare.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-124

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