AllegatoSez. V

Art. 125

In vigore dal 3 mag 1929
La mancata o irregolare notificazione non costituisce motivo di nullità dell'iscrizione tavolare. Chi pretende un diritto o la liberazione da un obbligo, in seguito ad un'iscrizione tavolare, non è tenuto a provare la seguita notificazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-125

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