Allegato›Sez. VIII
Art. 130
In vigore dal 3 mag 1929
Il decreto del tribunale deve essere comunicato d'ufficio al giudice tavolare, che ha pronunciato il decreto impugnato, con la restituzione dei documenti originali e deve essere notificato, a cura dell'ufficio tavolare, a termini degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-130