Allegato›Sez. VIII
Art. 133
In vigore dal 15 dic 1974
Se una cancellazione, ordinata dal giudice tavolare, è revocata dal tribunale, il giudice tavolare deve ristabilire l'iscrizione cancellata.
Se un'iscrizione, ordinata dal giudice tavolare, viene negata dal tribunale, il giudice tavolare deve eseguire d'ufficio l'annotazione del provvedimento del tribunale, ma l'iscrizione originaria non viene cancellata fino a quando sia pendente il termine per proporre reclamo contro il decreto del tribunale, ovvero, proposto il reclamo, non sia intervenuta decisione della corte d'appello. Se la corte d'appello conferma il decreto del giudice tavolare, l'annotazione è cancellata; se invece il decreto del tribunale è confermato dalla corte d'appello, si procede alla cancellazione dell'iscrizione originaria.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-133