Allegato›Sez. VIII
Art. 130 bis
In vigore dal 3 mag 1929
Contro il decreto del tribunale, quando non sia conforme a quello del giudice tavolare, è ammesso reclamo alla Corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.
Per la presentazione, l'annotazione e la decisione del ricorso si applicano le disposizioni degli .
Il decreto della Corte d'appello, contro il quale non è ammessa alcuna impugnazione, è comunicato d'ufficio al giudice tavolare, ai sensi del precedente articolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-130-bis