Allegato›Sez. VIII
Art. 131
In vigore dal 15 dic 1974
Se è respinto un reclamo contro un decreto di rigetto di una domanda tavolare, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione del rigetto e la notificazione della cancellazione agli interessati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-131