Allegato›Sez. VIII
Art. 136
In vigore dal 3 mag 1929
Le annotazioni dell'ordine di rango, per le quali prima dell'entrata in vigore del nuovo testo della legge generale tavolare sia stata presentata domanda all'ufficio tavolare, conservano efficacia ai termini delle leggi anteriori, ma non oltre la durata di un anno dalla data di entrata in vigore delle leggi estese col R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-136