Allegato›Sez. III
Art. 97 ter
In vigore dal 15 dic 1974
Nell'ordinare l'iscrizione dei diritti dell'acquirente di un immobile, ove risultino le condizioni dell'estinzione per confusione di servitù o di oneri reali, il giudice tavolare ne dispone d'ufficio la cancellazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-97-ter