Allegato›Sez. III
Art. 94 bis
In vigore dal 9 set 1977
La domanda di iscrizione dell'acquisto di un diritto al nome del solo acquirente non è giustificata se dal titolo o da altri documenti non risulta lo stato libero dell'acquirente o l'esclusione del diritto dalla comunione dei beni col coniuge.
Qualora l'iscrizione sia ostacolata dalla mancanza dei documenti richiesti dal comma precedente e dall', si applicano corrispondentemente le disposizioni dell', secondo e terzo comma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-94-bis