AllegatoSez. III

Art. 94 bis

In vigore dal 9 set 1977
La domanda di iscrizione dell'acquisto di un diritto al nome del solo acquirente non è giustificata se dal titolo o da altri documenti non risulta lo stato libero dell'acquirente o l'esclusione del diritto dalla comunione dei beni col coniuge. Qualora l'iscrizione sia ostacolata dalla mancanza dei documenti richiesti dal comma precedente e dall', si applicano corrispondentemente le disposizioni dell', secondo e terzo comma.
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