AllegatoSez. IV

Art. 71 bis

In vigore dal 9 dic 2000
1. La cancellazione dell'annotazione delle domande di cui all', lettere f) e g), è eseguita quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. 2. La cancellazione di cui al comma 1 deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata con sentenza passata in giudicato o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.
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