Allegato›Sez. IV
Art. 71 bis
In vigore dal 9 dic 2000
1. La cancellazione dell'annotazione delle domande di cui all', lettere f) e g), è eseguita quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
2. La cancellazione di cui al comma 1 deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata con sentenza passata in giudicato o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-71-bis