Art. 1
In vigore dal 3 mag 1929
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli della legge 26 settembre 1920, n. 1322, 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512;
Visto l' del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I libri fondiari, conservati in vigore in forza dell' del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325, sono regolati dalla legge generale 25 luglio 1871, B.L.I., n. 95, nel nuovo testo allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della giustizia e degli affari di culto. La detta legge si applicherà anche nei territori annessi con il Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.
Sono inoltre conservati in vigore nei territori annessi tutte le altre leggi e regolamenti sui libri fondiari e ferroviari, in quanto compatibili col presente decreto e col nuovo testo della legge 25 luglio 1871, B.L.I., n. 95.
Nei comuni in cui mancano i libri fondiari rimane temporaneamente in vigore, fino alla istituzione o ricostituzione dei libri stessi, il sistema di archiviazione ora esistente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-rd-1