Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 mag 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti gli della legge 26 settembre 1920, n. 1322, 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512; Visto l' del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: . I libri fondiari, conservati in vigore in forza dell' del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325, sono regolati dalla legge generale 25 luglio 1871, B.L.I., n. 95, nel nuovo testo allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della giustizia e degli affari di culto. La detta legge si applicherà anche nei territori annessi con il Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211. Sono inoltre conservati in vigore nei territori annessi tutte le altre leggi e regolamenti sui libri fondiari e ferroviari, in quanto compatibili col presente decreto e col nuovo testo della legge 25 luglio 1871, B.L.I., n. 95. Nei comuni in cui mancano i libri fondiari rimane temporaneamente in vigore, fino alla istituzione o ricostituzione dei libri stessi, il sistema di archiviazione ora esistente.
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