Allegato›Capo II›Sez. I
Art. 20
In vigore dal 15 dic 1974
Formano inoltre oggetto di annotazione:
a) i fatti giuridici relativi allo stato ed alla capacità delle persone o quelli da cui derivano limitazioni alla facoltà di disporre del patrimonio, come la minore età, con l'indicazione, quando occorra, dell'usufrutto legale spettante all'esercente la patria potestà ai sensi dell'articolo 324 del codice civile, l'interdizione, l'inabilitazione, l'emancipazione, la dichiarazione di fallimento, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o all'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa, la giacenza di eredità, la revoca del certificato di eredità o di legato, la revoca della procura, con l'effetto che i terzi non possono opporre l'ignoranza di tali circostanze;
b) la simultaneità dell'ipoteca e l'escorporazione, per gli effetti indicati dalla presente legge e dalle leggi complementari;
c) l'atto di pignoramento immobiliare, il sequestro giudiziario o conservativo e gli altri sequestri previsti dalle leggi civili o penali, l'immissione nel possesso ai sensi delle leggi sul credito fondiario, l'avviso di vendita di cui all'articolo 233 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, per gli effetti previsti dalle leggi civili e di procedura civile;
d) la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, ai sensi e per gli effetti dell';
e) la fissazione del termine per il pagamento di un debito ipotecario a tempo indeterminato e la domanda per pagamento di un debito ipotecario, ai sensi e per gli effetti degli ;
f) le domande di cui agli articoli da 61 a 68 della presente legge agli effetti indicati negli stessi articoli, comprese fra queste, in quanto si riferiscano a diritti tavolari, le domande previste dal numero 9 dell'articolo 2652 del codice civile;
g) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice civile agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla presente legge o dal decreto introduttivo;
h) ogni altro atto o fatto, riferentesi a beni immobili, per il quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano o ammettano la pubblicità, a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dell' della presente legge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-20