AllegatoCapo IISez. I

Art. 19

In vigore dal 9 set 1977
Formano oggetto di annotazione: 1) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni; 2) gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni; 3) i contratti di società e di associazione con i quali conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata; 4) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente; 5) i contratti di anticresi; 6) il patto di riscatto nella compravendita di beni immobili; 7) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o l'estinzione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti. Gli atti enunciati nel comma precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto per il quale la corrispondente iscrizione nel libro fondiario è stata chiesta anteriormente alla domanda di annotazione degli atti medesimi. Formano oggetto di annotazione anche: (a) la costituzione del fondo patrimoniale, agli effetti previsti dal codice civile per la trascrizione; b) la cessione dei beni ai creditori, agli effetti dell'articolo 2649 del codice stesso. La mancanza dell'annotazione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla eseguire o dai loro eredi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo