AllegatoCapo IISez. I

Art. 16

In vigore dal 15 dic 1974
Gli interessi prodotti da un credito garantito con privilegio o ipoteca e le spese previste dagli articoli 2749 e 2855 del codice civile hanno lo stesso grado del capitale entro i limiti previsti dagli articoli medesimi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-16

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