Allegato›Capo II›Sez. I
Art. 16
In vigore dal 15 dic 1974
Gli interessi prodotti da un credito garantito con privilegio o ipoteca e le spese previste dagli articoli 2749 e 2855 del codice civile hanno lo stesso grado del capitale entro i limiti previsti dagli articoli medesimi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-16