Art. 21
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-21
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La norma stabilisce che una nuova iscrizione nel libro fondiario può essere effettuata soltanto contro chi risulta già iscritto come titolare di quel diritto al momento della domanda, oppure contro chi viene iscritto o prenotato come tale nello stesso momento. Inoltre, se il titolare di un diritto tavolare muore, è comunque possibile annotare le domande giudiziali consentite prima ancora che il diritto venga formalmente intestato al suo erede o successore. In questo modo si tutela chi promuove un'azione giudiziaria senza dover attendere i tempi di successione.
La norma mira a garantire la continuità e la certezza dei registri tavolari, assicurando che le nuove iscrizioni avvengano solo contro l'attuale titolare del diritto.
Si applica a chiunque richieda iscrizioni o annotazioni nel libro fondiario, nonché ai titolari iscritti e ai loro successori.
Un acquirente chiede l'iscrizione del proprio diritto di proprietà, che può essere accolta solo se chi vende risulta già formalmente iscritto nel libro fondiario (o viene intavolato contestualmente). Se il venditore o titolare muore prima della conclusione di una causa, l'interessato può comunque far annotare la domanda giudiziale prima che la proprietà passi formalmente agli eredi.
Con la legge 29 ottobre 1974, n. 594 (art. 28, comma 1) è stato aggiunto un comma finale all'articolo 21 dell'Allegato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.