AllegatoCapo IISez. I

Art. 14

In vigore dal 3 mag 1929
L'ipoteca non può iscriversi che per una somma determinata di danaro. Per i crediti producenti interessi deve iscriversi anche la misura degli interessi. Per le ipoteche legali e giudiziali, delle quali la estensione non risulti determinata da una somma di danaro, deve indicarsi l'importo massimo fino al quale l'ipoteca potrà estendersi. Parimenti, volendo assicurare con ipoteca crediti che possono derivare da un contratto di apertura di credito, da una gestione d'affari oppure da un'obbligazione di garanzia o di risarcimento di danni o da altro rapporto non avente per oggetto una somma determinata, deve indicarsi l'importo massimo fino al quale potrà estendersi l'ipoteca. Nei casi previsti dai due capoversi precedenti, se la determinazione dell'importo massimo non è fatta nel documento in base al quale l'iscrizione viene richiesta, può farsi dal richiedente nella domanda. In tal caso, colui, contro il quale si consegue l'iscrizione, se si ritiene gravato per essersi indicato un importo eccessivo, può chiederne la riduzione, con ricorso da presentarsi al giudice tavolare entro il termine di reclamo contro il provvedimento che ordina l'iscrizione. Sul ricorso decide il giudice tavolare, fissando con equo apprezzamento l'importo, sentite le parti e assunte le informazioni sommarie che riterrà opportune. Le spese sono a carico del soccombente oppure compensate, secondo le circostanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-14

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