Allegato›Capo II›Sez. I
Art. 9
In vigore dal 2 feb 2016
Nel libro fondiario possono essere intavolati o prenotati, in quanto si riferiscono a beni immobili, solamente il diritto di proprietà, le servitù, i diritti edificatori di cui all'articolo 2643, numero 2-bis), del codice civile, il diritto di usufrutto, salvo quello previsto al successivo , lettera a), i diritti di uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie, di ipoteca, i privilegi, per i quali leggi speciali richiedano l'iscrizione nei registri immobiliari, e ali oneri reali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-9