AllegatoCapo I

Art. 7

In vigore dal 15 dic 1974
Il libro fondiario è pubblico. Chiunque può ispezionarlo e prenderne copie alla presenza di un impiegato dell'ufficio tavolare. Ciascuno può parimenti chiederne copie ed estratti autenticati. Nelle copie e negli estratti non deve essere fatta menzione delle iscrizioni non rinnovate a termini dell'articolo 2347 del codice civile.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-7

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