Allegato›Capo I
Art. 7
7 / 157In vigore dal 15 dic 1974
Il libro fondiario è pubblico.
Chiunque può ispezionarlo e prenderne copie alla presenza di un impiegato dell'ufficio tavolare.
Ciascuno può parimenti chiederne copie ed estratti autenticati.
Nelle copie e negli estratti non deve essere fatta menzione delle iscrizioni non rinnovate a termini dell'articolo 2347 del codice civile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-7