AllegatoCapo I

Art. 6

In vigore dal 3 mag 1929
Di ogni documento, in base al quale è stata eseguita una iscrizione tavolare, sarà trattenuta una copia autentica presso l'ufficio tavolare. Queste copie costituiscono la collezione dei documenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-6

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