Allegato›Sez. IV
Art. 52 bis
In vigore dal 15 dic 1974
Il creditore del defunto o il legatario, che voglia conseguire la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede riguardo a beni immobili, deve chiedere al giudice tavolare l'annotazione della separazione nelle rispettive partite tavolari. Il ricorso dovrà essere corredato:
1° dall'atto di morte del defunto;
2° da una prova scritta dalla quale risulti l'esistenza di un credito del richiedente verso il defunto;
3° da una copia autentica del testamento, qualora si tratti di legato.
L'annotazione non può essere ordinata se la domanda risulta prodotta dopo trascorso il termine di tre mesi dall'apertura della successione, di cui all'articolo 516 del codice civile.
Le alienazioni fatte dagli eredi e le ipoteche iscritte a favore di creditori degli eredi, ancorchè siano anteriori all'annotazione, non pregiudicano in alcun modo i diritti dei creditori del defunto e dei legatari, che ottennero la separazione nell'anzidetto termine di tre mesi.
Per ottenere la cancellazione dell'annotazione della separazione occorre il consenso di coloro che l'hanno conseguita, risultante da atto pubblico o da scrittura privata con firme autenticate, oppure la produzione di una sentenza passata in giudicato, che dichiari cessata la separazione per i motivi di cui all'articolo 515 del codice civile, o insussistente la pretesa del creditore o legatario a conseguire la separazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-52-bis