Allegato›Sez. IV
Art. 52
In vigore dal 3 mag 1929
Per le annotazioni di cui all' si richiedono gli stessi requisiti che la presente legge stabilisce per le intavolazioni.
Per i casi indicati nell', l'annotazione si esegue in base agli atti ivi enunciati o ai documenti dai quali risultino i fatti da annotare, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-52