Allegato›Sez. III
Art. 47
In vigore dal 3 mag 1929
Se la prenotazione è stata cancellata perché il diritto prenotato è stato dichiarato inesistente o perché la prenotazione è stata dichiarata non giustificata oppure perché colui che ebbe a conseguirla vi ha rinunciato incondizionatamente, ogni nuova domanda di prenotazione del medesimo diritto fondata sullo stesso titolo è respinta d'ufficio. Se ciò fosse stato omesso e fosse stata invece ordinata una nuova prenotazione, questa dovrà cancellarsi su semplice domanda della controparte, purchè sia dimostrato che identica prenotazione è già stata cancellata per i motivi sopra indicati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-47