AllegatoSez. III

Art. 43

In vigore dal 3 mag 1929
Il termine per promuovere l'azione di giustificazione deve essere indicato nel decreto stesso, che ordina la prenotazione. Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi. La domanda di proroga è presentata con ricorso al giudice tavolare, il quale decide con decreto.
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