Art. 40
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-40
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La disposizione stabilisce gli effetti della prenotazione nei libri fondiari rispetto ai diritti tavolari. Essa prevede che la prenotazione possa determinare l'acquisto, la modifica o l'estinzione di tali diritti unicamente se viene giustificata. Di conseguenza, gli effetti giuridici si producono solo a questa precisa condizione e restano circoscritti entro i limiti della giustificazione stessa.
La norma mira a subordinare gli effetti definitivi della prenotazione sui diritti tavolari alla prova della sua effettiva giustificazione, delimitandone l'efficacia entro i precisi confini di quest'ultima.
Si applica a chiunque effettui una prenotazione nei libri fondiari o sia interessato dalle vicende di acquisto, modificazione ed estinzione di un diritto tavolare.
Un soggetto richiede una prenotazione nel libro fondiario per l'acquisto di un diritto tavolare su un immobile. L'acquisto definitivo del diritto si realizzerà solo nel momento in cui la prenotazione verrà giustificata e opererà unicamente entro i limiti di quanto effettivamente giustificato.
È necessaria la giustificazione della prenotazione affinché si producano l'acquisto, la modificazione o l'estinzione del diritto tavolare.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.