Allegato›Sez. III
Art. 48
In vigore dal 3 mag 1929
Se invece la prenotazione è stata cancellata soltanto perché l'azione di giustificazione non è stata promossa entro il termine utile, potrà essere bensì chiesta una nuova prenotazione, però la medesima non spiegherà effetto che dal momento della presentazione della nuova domanda.
Inoltre il titolare del diritto tavolare ha facoltà di agire a sua volta in via contenziosa contro il richiedente la prenotazione per far dichiarare l'inesistenza del diritto che forma oggetto della prenotazione, ed in caso che riesca vittorioso nella causa potrà conseguire l'annotazione nel libro fondiario per impedire che venga ordinata successivamente la stessa prenotazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-48