Allegato›Sez. IV
Art. 55
In vigore dal 15 dic 1974
L'annotazione dell'ordine di grado diventa inefficace decorsi cinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Scaduto questo termine, in mancanza della presentazione della domanda di intavolazione o prenotazione del relativo diritto, l'annotazione è cancellata d'ufficio, senza darne notizia al richiedente.
La domanda di annotazione dell'ordine di grado per II medesimo affare non può essere ripresentata prima che siano trascorsi quindici giorni da quello in cui è divenuta inefficace la prima annotazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-55