AllegatoSez. IV

Art. 60

In vigore dal 15 dic 1974
Il terzo che abbia acquistato diritti sull'immobile ipotecato dopo l'annotazione della domanda giudiziale contro il debitore, non è ammesso ad opporre, quando sia pronunciata la condanna del debitore, le eccezioni previste dall'articolo 2859, primo comma, del codice civile.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-60

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