Allegato›Sez. IV
Art. 61
In vigore dal 3 mag 1929
Chi impugna in via contenziosa un'intavolazione, dalla quale apparisca leso il suo diritto tavolare, e chiede il ripristino dello stato tavolare anteriore, può domandare al giudice tavolare l'annotazione di tale domanda.
Per effetto di questa annotazione la sentenza che definisce la lite sarà efficace anche nei confronti di coloro, che abbiano conseguito diritti tavolari dopo la presentazione della domanda di annotazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-61