Allegato›Sez. IV
Art. 66
In vigore dal 3 mag 1929
Chi sostiene che un'intavolazione sia stata conseguita in conseguenza di un reato può chiedere al giudice tavolare l'annotazione della litigiosità, producendo un'attestazione della competente autorità sull'avvenuta denuncia penale. Tale annotazione ha nei confronti delle iscrizioni successive gli effetti previsti dall'.
Volendo però conservare il diritto di far dichiarare inefficace un'intavolazione anche nei confronti di terze persone che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari prima dell'annotazione della litigiosità, la domanda per ottenere tale annotazione deve essere presentata al giudice tavolare entro il termine di reclamo spettante alla parte interessata contro il decreto che concesse l'intavolazione impugnata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-66