AllegatoSez. IV

Art. 68

In vigore dal 3 mag 1929
Se la cancellazione dell'annotazione di litigiosità viene domandata perché l'azione di cancellazione non sia stata promossa entro i termini stabiliti dagli , il giudice tavolare, a meno che non gli risulti il contrario, inviterà colui che ha conseguito l'annotazione della litigiosità a provare entro un breve termine di avere promosso tempestivamente l'azione. In difetto di prova sarà ordinata la cancellazione dell'annotazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-68

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