AllegatoSez. IV

Art. 67

In vigore dal 3 mag 1929
Se l'autorità penale ordina la cancellazione dell'intavolazione impugnata e dei diritti tavolari eventualmente acquistati anteriormente all'annotazione di cui all', il giudice tavolare ordinerà la cancellazione ai sensi dell', su domanda della parte lesa e verso presentazione della sentenza penale passata in giudicato. Se invece l'autorità penale, pur pronunciando sentenza dì condanna, rinvia la parte lesa al giudizio civile circa la domanda di cancellazione, la parte lesa deve entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza penale promuovere l'azione per la cancellazione dell'intavolazione impugnata e degli ulteriori diritti tavolari sopraindicati. Se l'autorità penale ha pronunciato sentenza di assoluzione o se sia decorso infruttuosamente il termine indicato nel capoverso precedente, l'annotazione della litigiosità verrà cancellata su domanda di chiunque abbia interesse al mantenimento dell'intavolazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-67

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