Allegato›Sez. IV
Art. 65
In vigore dal 3 mag 1929
Se l'attore recede dall'azione oppure se la medesima viene respinta con sentenza passata in giudicato, oppure se nel caso dell' l'azione non è stata promossa entro il termine prescritto, l'annotazione della litigiosità deve essere cancellata a domanda della controparte.
Se invece l'intavolazione impugnata viene in tutto od in parte revocata con sentenza passata in giudicato od in via di transazione, deve ordinarsi a domanda dell'attore la cancellazione dell'intavolazione contestata nel modo e nei limiti che risultano dalla sentenza o dalla transazione. Contemporaneamente dovrà ordinarsi la cancellazione dell'annotazione di litigiosità e di tutte le intavolazioni e prenotazioni, che sul diritto cancellato siano state conseguite in seguito alle domande presentate dopo la presentazione della domanda di annotazione della litigiosità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-65