AllegatoSez. IV

Art. 57

In vigore dal 15 dic 1974
A richiesta della parte che ha ottenuto la iscrizione del suo diritto di proprietà o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, saranno cancellate tutte le iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, fossero eventualmente state eseguite dopo l'iscrizione dell'annotazione dell'ordine di grado.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-a-57

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